PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Comitato nazionale interforze sulle persone scomparse e del comitato provinciale sulle persone scomparse).

      1. Dopo l'articolo 20 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 20-bis - (Comitato nazionale interforze sulle persone scomparse). - 1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato nazionale interforze sulle persone scomparse.
      2. Il Comitato nazionale è composto da un rappresentante dell'Amministrazione dell'interno, nominato dal Ministro, che ne assume la presidenza, e da rappresentanti della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
      3. Al Comitato nazionale possono essere chiamati a partecipare le autorità locali di pubblica sicurezza, i rappresentanti delle Forze di polizia, delle Forze armate e degli enti locali interessati ai casi da trattare, nonché componenti dell'ordine giudiziario, e il procuratore della Repubblica competente. Del Comitato fanno altresì parte rappresentanti delle associazioni nazionali che si occupano di persone scomparse e rappresentanti dell'Associazione nazionale psicologi psicoterapeuti.
      4. Il Comitato nazionale ha il compito di monitorare i casi riguardanti le persone scomparse sul territorio nazionale, di valutare lo stato delle indagini e di assumere iniziative che possono favorire la ricerca delle medesime persone.

      Art. 20-ter. - (Comitato provinciale sulle persone scomparse). - 1. Qualora si verifichino casi di persone scomparse di cui sia accertata la non volontarietà della scomparsa, presso la prefettura-ufficio

 

Pag. 6

territoriale del Governo competente è istituito il comitato provinciale sulle persone scomparse.
      2. Il comitato provinciale è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. Del comitato provinciale fa altresì parte uno psicologo e, nel caso di scomparsa di un minore, un esperto di psicologia dell'età evolutiva.
      3. Al fine di creare un coordinamento più efficace, il prefetto può chiamare a partecipare alle riunioni del comitato provinciale le autorità locali di pubblica sicurezza ed i rappresentanti delle Forze di polizia, delle Forze armate e degli enti locali interessati ai casi da trattare. Il prefetto può altresì invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario e il procuratore della Repubblica competente, nonché rappresentanti delle associazioni territoriali che si occupano di persone scomparse».

Art. 2.
(Istituzione della banca dati nazionale sulle persone scomparse).

      1. È istituita presso il Casellario centrale di identità del Ministero dell'interno la banca dati nazionale sulle persone scomparse.
      2. La banca dati, aggiornata settimanalmente e corredata da fotografie di ogni persona scomparsa e da tutte le notizie utili per favorirne il ritrovamento, è resa accessibile agli utenti sul sito INTERNET del Ministero dell'interno.
      3. Nella banca dati sono altresì indicati i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica dell'ufficio delle Forze di polizia al quale fornire le informazioni attinenti ai singoli casi.
      4. Coloro che denunciano la scomparsa di una persona sono tenuti, entro quarantotto ore dal ritrovamento, a darne comunicazione alle autorità competenti.

 

Pag. 7

Art. 3.
(Istituzione della banca dati nazionale di campioni di DNA di persone scomparse).

      1. È istituita presso il Casellario centrale di identità del Ministero dell'interno la banca dati nazionale di campioni di DNA di persone scomparse per la raccolta, l'organizzazione e la conservazione dei relativi profili genetici.
      2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i limiti e le modalità per effettuare i prelievi dei campioni di cui al comma 1.

Art. 4.
(Istituzione dell'Ufficio centrale obitori).

      1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'Ufficio centrale obitori.
      2. Al fine di favorire la rapida identificazione di cadaveri non riconosciuti, gli obitori previsti dall'articolo 13 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, provvedono ad inviare all'Ufficio centrale obitori, di cui al comma 1, tutti i dati relativi a cadaveri di cui non è stata riconosciuta l'identità.

Art. 5.
(Istituzione del numero verde sulle persone scomparse).

      1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il numero verde sulle persone scomparse.
      2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del numero verde istituito ai sensi del comma 1.

 

Pag. 8

Art. 6.
(Istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse).

      1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse. Il Fondo è destinato al sostegno economico delle famiglie che hanno subìto la scomparsa involontaria di un loro congiunto di primo grado e che hanno dovuto sostenere spese per favorire lo sviluppo delle relative indagini.
      2. Il Fondo è alimentato da un contributo dello Stato pari a 3 milioni di euro annui. Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono riassegnate al Fondo stesso per l'anno successivo.
      3. Le domande per accedere al Fondo, corredate da una relazione che documenta le spese effettivamente sostenute dalle famiglie, con le relative ricevute, sono inviate al competente ufficio del Ministero dell'interno. Sono ammesse a rimborso le spese sostenute sia nella fase delle indagini sia, eventualmente, nella fase processuale.
      4. Con decreto del Ministro dell'interno sono disciplinati i termini e le modalità per l'invio delle domande di cui al comma 3 nonché le modalità di gestione del Fondo.

Art. 7.
(Permessi retribuiti per familiari di persone scomparse).

      1. I lavoratori dipendenti da enti pubblici o da aziende private parenti o affini entro il terzo grado di persone scomparse, anche se non conviventi, hanno diritto ad un permesso retribuito per i giorni in cui devono motivatamente assentarsi per questioni legate alla scomparsa del familiare.
      2. Il totale dei giorni di permesso di cui al comma 1 non deve superare trentasei giorni per un periodo non superiore ad un anno.

 

Pag. 9


      3. I giorni di permesso di cui al comma 1 sono considerati lavorativi a tutti gli effetti, compresi quelli previdenziali ed assistenziali.
      4. I contributi previdenziali ed assistenziali dovuti sulla retribuzione corrisposta per i giorni di permesso di cui al comma 1 gravano sul lavoratore e sul datore di lavoro secondo le rispettive aliquote previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2007 e 2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.